CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo ICapo ISez. III

Art. 22

Foro per le cause ereditarie.

In vigore dal 21 apr 1942
È competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause: 1) relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione; 2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purchè proposte entro un biennio dalla divisione; 3) relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall'erede, purchè proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione; 4) contro l'esecutore testamentario, purchè proposte entro i termini indicati nel numero precedente. Se la successione si è aperta fuori del Regno, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nel Regno, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-22

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