CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. III
Art. 22
Foro per le cause ereditarie.
In vigore dal 21 apr 1942
È competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause:
1) relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;
2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purchè proposte entro un biennio dalla divisione;
3) relative a crediti verso il defunto o legati dovuti dall'erede, purchè proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;
4) contro l'esecutore testamentario, purchè proposte entro i termini indicati nel numero precedente.
Se la successione si è aperta fuori del Regno, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nel Regno, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-22