CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. III
Art. 18
Foro generale delle persone fisiche.
In vigore dal 21 apr 1942
Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.
Se il convenuto non ha residenza, nè domicilio, nè dimora nel Regno o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-18