CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. III
Art. 27
Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione.
In vigore dal 21 apr 1942
Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma.
Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-27