CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo ICapo ISez. III

Art. 29

Forma ed effetti dell'accordo delle parti.

In vigore dal 21 apr 1942
L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-29

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