Art. 29 · Forma ed effetti dell'accordo delle parti.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo ICapo ISez. III

Art. 29

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Forma ed effetti dell'accordo delle parti.

In vigore dal 21 apr 1942
L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-29