CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. III
Art. 29
33 / 1056Forma ed effetti dell'accordo delle parti.
In vigore dal 21 apr 1942
L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.
L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-29