CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro PRIMO›Titolo I›Capo I›Sez. III
Art. 27
31 / 1056Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione.
In vigore dal 21 apr 1942
Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma.
Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-27