Art. 27 · Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro PRIMOTitolo ICapo ISez. III

Art. 27

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Foro relativo alle opposizioni all'esecuzione.

In vigore dal 21 apr 1942
Per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma. Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l'esecuzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-27