Codice PenaleLibro SECONDOTitolo OTTAVOCapo II

Art. 514

Frodi contro le industrie nazionali

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggii interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-514

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