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Art. 511
Pena per i capi, promotori e organizzatori
In vigore dal 1 lug 1931
Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-511