Codice PenaleLibro SECONDOTitolo OTTAVOCapo II

Art. 515

Frode nell'esercizio del commercio

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire ventimila. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire mille.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-515

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