Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo OTTAVO›Capo II
Art. 516
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-516