Codice PenaleLibro SECONDOTitolo OTTAVOCapo II

Art. 516

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-516

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