Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo OTTAVO›Capo I
Art. 512
Pena accessoria
In vigore dal 1 lug 1931
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-512