Codice PenaleLibro SECONDOTitolo OTTAVOCapo I

Art. 509

Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro e delle decisioni del magistrato del lavoro

In vigore dal 26 apr 1995
Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo o dalle norme emanate dagli organi corporativi, è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-509

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