Codice PenaleLibro SECONDOTitolo OTTAVOCapo I

Art. 504

Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero

In vigore dal 16 giu 1983
Quando alcuno dei fatti preveduti dall' è commesso con lo scopo di costringere l'Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 2-13 giugno 1983, n. 165 (in G.U. 1ª s.s. 15/6/1983, n. 163), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 504 cod. penale nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorita' a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita' popolare".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-504

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