Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo OTTAVO›Capo I
Art. 504
641 / 987Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero
In vigore dal 16 giu 1983
Quando alcuno dei fatti preveduti dall' è commesso con lo scopo di costringere l'Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 2-13 giugno 1983, n. 165 (in G.U. 1ª s.s. 15/6/1983, n. 163), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 504 cod. penale nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorita' a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranita' popolare".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-504