Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SETTIMOCapo III

Art. 491 bis

Documenti informatici

In vigore dal 6 feb 2016
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-491-bis

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo