Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo III›Sez. 4a
Art. 615 quater
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici
In vigore dal 17 lug 2024
Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire dieci milioni.
La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all', secondo comma, numero 1).
La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all', terzo comma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-615-quater