Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 5a

Art. 617 quater

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

In vigore dal 17 lug 2024
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell', terzo comma; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2024, N. 90.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-617-quater

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