Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo DODICESIMO›Capo III›Sez. 5a
Art. 617 quater
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
In vigore dal 17 lug 2024
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:
1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell', terzo comma;
2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
3) NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2024, N. 90.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-617-quater