Codice PenaleLibro SECONDOTitolo DODICESIMOCapo IIISez. 5a

Art. 617 sexies

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

In vigore dal 17 lug 2024
Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-617-sexies

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