Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo QUINTO
Art. 416 ter
Scambio elettorale politico-mafioso
In vigore dal 11 giu 2019
Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all' o mediante le modalità di cui al terzo comma dell' in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'.
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell' aumentata della metà.
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-416-ter