Codice PenaleLibro SECONDOTitolo TERZOCapo I

Art. 371 bis

False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale

In vigore dal 23 gen 2013
(False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale ) Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall', comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.

Note all'articolo

  • La L. 8 agosto 1995, n. 332 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "La sospensione del procedimento penale prevista dal secondo comma dell'articolo 371-bis del codice penale, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, non si applica relativamente ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata gia' esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. In tali casi resta ferma la competenza del tribunale".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-371-bis

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