Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SETTIMO›Capo III
Art. 491 bis
624 / 987Documenti informatici
In vigore dal 6 feb 2016
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-491-bis