Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 413
Uso illegittimo di cadavere
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-413