Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 408
Vilipendio delle tombe
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-408