Codice PenaleLibro SECONDOTitolo QUARTOCapo II

Art. 407

Violazione di sepolcro

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-407

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