Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 407
Violazione di sepolcro
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-407