Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo I
Art. 402
Vilipendio della religione dello Stato
In vigore dal 30 nov 2000
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 20 novembre 2000, n. 508 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2000, n. 49), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-402