Art. 402 · Vilipendio della religione dello Stato
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo QUARTOCapo I

Art. 402

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Vilipendio della religione dello Stato

In vigore dal 30 nov 2000
Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 20 novembre 2000, n. 508 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2000, n. 49), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-402