Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo I
Art. 404
Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose
In vigore dal 28 mar 2006
(Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose).
Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 14 novembre 1997, n. 329 (in G.U. 1ª s.s. 19/11/1997, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziche' la pena diminuita prevista dall'art. 406 del codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-404