Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 410
Vilipendio di cadavere
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-410