Codice PenaleLibro SECONDOTitolo QUINTO

Art. 414

Istigazione a delinquere

In vigore dal 21 apr 2015
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione: 1° con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; 2° con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire duemila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni. Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1°. Alla pena stabilita nel numero 1° soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Fuori dei casi di cui all', se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 gennaio 1966.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-414

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