Codice PenaleLibro SECONDOTitolo QUINTO

Art. 417

Misura di sicurezza

In vigore dal 29 dic 1982
Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-417

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