Codice PenaleLibro SECONDOTitolo QUINTO

Art. 421

Pubblica intimidazione

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-421

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