Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo QUINTO
Art. 417
531 / 987Misura di sicurezza
In vigore dal 29 dic 1982
Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-417