Art. 413 · Uso illegittimo di cadavere
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo QUARTOCapo II

Art. 413

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Uso illegittimo di cadavere

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila. La pena è aumentata se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto.
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