Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 354
Astensione dagli incanti
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-354