Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo II

Art. 352

Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro

In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-352

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