Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 351
Violazione della pubblica custodia di cose
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-351