Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 350
Agevolazione colposa
In vigore dal 15 gen 2000
Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-350