Art. 350 · Agevolazione colposa
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo II

Art. 350

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Agevolazione colposa

In vigore dal 15 gen 2000
Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-350