Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 345
Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni
In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-345