Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 352
446 / 987Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro
In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-352