Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 359
Persone esercenti un servizio di pubblica necessità
In vigore dal 1 lug 1931
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1° i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2° i privati che, non esercitando una pubblica funzione, nè prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-359