Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 360
Cessazione della qualità di pubblico ufficiale
In vigore dal 1 lug 1931
Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo nè la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-360