Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 362
Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
In vigore dal 11 lug 1990
L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a lire mille.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa nè si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-362