Codice PenaleLibro SECONDOTitolo TERZOCapo I

Art. 367

Simulazione di reato

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-367

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