Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 369
Autocalunnia
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, incolpa sè stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-369