Codice PenaleLibro SECONDOTitolo TERZOCapo I

Art. 371

Falso giuramento della parte

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-371

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