Art. 354 · Astensione dagli incanti
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo SECONDOCapo II

Art. 354

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Astensione dagli incanti

In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-354