Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo V
Art. 309
Banda armata: casi di non punibilità
In vigore dal 1 lug 1931
Nei casi preveduti dagli , non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:
1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;
2° non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-309