Art. 309 · Banda armata: casi di non punibilità
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo V

Art. 309

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Banda armata: casi di non punibilità

In vigore dal 1 lug 1931
Nei casi preveduti dagli , non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione: 1° disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda; 2° non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi. Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.
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