Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo PRIMO›Capo V
Art. 304
Cospirazione politica mediante accordo
In vigore dal 1 lug 1931
Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell', coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
Per i promotori la pena è aumentata.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-304