Codice PenaleLibro SECONDOTitolo PRIMOCapo V

Art. 304

Cospirazione politica mediante accordo

In vigore dal 1 lug 1931
Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell', coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-304

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